(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                      n. 26 del 24 luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
    Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Vista  legge  regionale  7  febbraio  2005,  n.  28  (Codice  del
commercio. Testo unico in materia di commercio,  in  sede  fissa,  su
aree  pubbliche,  somministrazione  e  bevande,  vendita  di   stampa
quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti); 
    Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie  locali,
espresso nella seduta del 29 aprile 2009; 
    Considerato quanto segue: 
      1. Alla luce dei rilievi sollevati  dalla  Commissione  europea
con  la  procedura  d'infrazione   n.   4365/2004   in   materia   di
distribuzione di carburanti per incompatibilita'  delle  disposizioni
statali e regionali ai  principi  comunitari  e  di  quanto  previsto
dall'art. 83-bis, commi da 17 a 22 del decreto-legge 25 giugno  2008,
n.112  (Disposizioni  urgenti   per   lo   sviluppo   economico,   la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si e' reso  necessario  provvedere
alla modifica della disciplina regionale  di  settore  contenuta  nel
capo VII e nelle disposizioni ad esso collegate della legge regionale
7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in  materia
di commercio, in sede fissa, su aree  pubbliche,  somministrazione  e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione  di
carburanti); 
      2. La razionalizzazione, l'ammodernamento e la riqualificazione
del  sistema  distributivo  dei  carburanti  continua  ad  essere  un
obiettivo della politica regionale del settore. Si conferma  pertanto
l'effettuazione da parte dei comuni delle verifiche di compatibilita'
degli  impianti   esistenti   e   si   confermano   le   ipotesi   di
incompatibilita' assoluta e relativa; 
      3. Il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la
diffusione  dei   carburanti   «ecocompatibili»   costituiscono   una
priorita' per la politica regionale del settore. Per  questa  ragione
si prevede che  i  nuovi  impianti  soddisfino  alcuni  requisiti  di
qualita' e che nei nuovi impianti oltre all'erogazione di  benzina  e
gasolio  si  eroghi  almeno  un  carburante  «ecocompatibile»  e   si
utilizzino fonti energetiche alternative rinnovabili; 
      4. Per garantire l'effettuazione del servizio di erogazione dei
carburanti in tutto il territorio regionale sono individuate le  aree
nelle quali possono essere istallati anche gli  impianti  funzionanti
24  ore  su  24  esclusivamente  con  apparecchiature  «self-service»
pre-pagamento senza l'assistenza del gestore (impianti «ghost»). Tali
aree (montane e insulari carenti del  servizio  di  distribuzione  di
carburanti) rappresentano un'estensione maggiore  rispetto  a  quelle
previste dalla vigente normativa e cio' allo scopo di  assicurare  la
garanzia del servizio di erogazione dei carburanti, a  beneficio  del
consumatore, anche in altre aree caratterizzate dalla rarefazione del
sistema distributivo; 
      5.  Per  realizzare  l'obiettivo  dell'ammodernamento  e  della
qualificazione  della  rete  distributiva  dei  carburanti  anche  in
termini di beneficio per il consumatore e per  garantire  ai  gestori
degli impianti la possibilita' di integrare il  proprio  reddito,  si
prevede la possibilita' di offrire attivita'  e  servizi  integrativi
senza restrizioni o obblighi; 
      6. Per assicurare la tutela della  concorrenza  e  il  corretto
funzionamento del mercato la localizzazione degli impianti  non  puo'
essere subordinata a vincoli con finalita' commerciali ne' a distanze
minime tra impianti ne' al rispetto di superfici minime.  Per  questa
ragione viene modificata la  vigente  normativa  che  prevedeva  tali
vincoli; 
      7.  Sono  state  spesso  riscontrate  ipotesi  di   pubblicita'
ingannevole in relazione ai  prezzi  praticati  negli  impianti.  Per
questa ragione si introduce l'obbligo di esporre  in  modo  leggibile
dalla carreggiata stradale il  cartello  relativo  esclusivamente  ai
prezzi  e  si  prevede  una  sanzione  per  la  violazione  di   tale
prescrizione; 
    8. Al fine di rendere piu' flessibile  l'orario  di  servizio  e'
stata  eliminata  la  previsione  delle  fasce  orarie   e   prevista
l'articolazione del medesimo dalle ore 6 alle ore 21; in tale  ambito
l'orario minimo di apertura e' fissato in 52 ore settimanali. Al fine
della garanzia del servizio  nel  territorio  regionale  e'  altresi'
determinato  un   orario   di   apertura   obbligatoria   giornaliera
dell'impianto, il cui ammontare settimanale puo' essere aumentato dal
gestore fino al 50 per cento; 
    9. Per agevolare l'effettuazione del rifornimento  del  metano  e
del gas di  petrolio  liquefatto  (GPL)  e'  previsto  l'esonero  dal
rispetto dell'orario e dei turni di  riposo  domenicale,  festivo  ed
infrasettimanale da parte degli impianti eroganti tali  prodotti  sia
in modo esclusivo che all'interno di un  complesso  di  distribuzione
comprendente anche altri carburanti; 
    10. Al fine di promuovere la vendita delle produzioni agricole  e
quindi di agevolare l'accorciamento della filiera  agroalimentare  e'
prevista la riserva obbligatoria di posteggi  a  favore  dei  singoli
imprenditori agricoli professionali nell'ambito delle aree  destinate
all'esercizio del commercio su aree pubbliche. 
    Si approva la presente legge. 
                               Art. 1 
 
       Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 28/2005 
 
    1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 24 della legge regionale 7
febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di
commercio, in sede  fissa,  su  aree  pubbliche,  somministrazione  e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione  di
carburanti), e' sostituita dalla seguente: 
      «b) gli impianti di distribuzione di carburanti;».